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La legislazione italiana, che recepisce la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (nota come Direttiva RED 2), sancisce che una comunità di energia rinnovabile è un aggregato di utenti finali i cui membri possono essere:

  • Cittadini / famiglie (ossia utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo, o POD);
  • PMI e imprese artigiane
  • Enti territoriali e autorità locali;
  • Enti di ricerca e formazione;
  • Enti religiosi;
  • Enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.

Tuttavia, queste possono anche essere coinvolte come produttori esterni alla CER e/o fornitori di servizi per la CER: dall’installazione degli asset fisici (gli impianti di generazione da fonti energetiche rinnovabili e loro ausiliari), alla loro conduzione/manutenzione, agli strumenti hardware/software per la gestione (monitoraggio e contabilizzazione) dei flussi energetici e finanziari della CER.

Gli utenti finali inclusi nelle categorie sopra riportate possono quindi aggregarsi in una CER che sarà registrata presso GSE – Gestore dei Servizi Energetici SpA, il quale erogherà a favore della stessa gli incentivi espliciti (diretti) previsti dalla legislazione.

I membri della CER devono possedere, o avere la disponibilità, di uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER).

L’autoproduzione di energia elettrica serve a coprire, su base oraria, parte o tutti i consumi dei membri aggregati. Questa quota di energia autoprodotta e auto consumata viene definita “condivisa” ed è quello che dà diritto all’incentivazione prevista dalla normativa vigente: si tratta di un autoconsumo esteso o condivisione virtuale, piuttosto che di un vero e proprio scambio fisico di energia peer-to-peer.

La rete di distribuzione abilita l’aggregazione virtuale degli utenti, senza la necessità di costruire nuove reti private. Inoltre, ciascun utente membro della CER continua a mantenere il proprio contratto di fornitura attraverso il retailer/fornitore scelto, prelevando energia elettrica dalla rete di distribuzione.


In Italia, la prima fase di recepimento della Direttiva RED 2 è avvenuta attraverso l’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e successivamente sostituito dal D.lgs. 199/2021. Lo scopo di questo primo recepimento transitorio è stato quello di abilitare i soggetti interessati a sperimentare sul tema di autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili.

In base a questa prima legislazione (169/2019 l. 8/20220)

  • la partecipazione alla CER è limitata a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali;
  • la dimensione CER è limitata agli utenti che sottendono alla stessa cabina di trasformazione MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione);
  • l’impianto di singola generazione non può superare i 200 kW.

Con il D.lgs.199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, che sostituisce il primo recepimento transitorio normato dall’art. 42-bis del D.L.n.162/2019 si arriva al definitivo recepimento della Direttiva RED 2 nel sistema energetico italiano con:

  • la partecipazione alla CER è estesa, oltre a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali anche agli enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (Titolo IV– Capo I – art. 31);
  • le utenze aggregate possono arrivare fino alla cabina MT/AT (Media Tensione/Alta Tensione);
  • il singolo impianto può arrivare fino a 1 MW in termini di quota che riceve l’incentivo diretto rispetto all’energia condivisa (art. 8 e 31).
L’allargamento del perimetro d’’azione delle CER con il recepimento definitivo della Direttiva RED 2

Sviluppo di un’analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e per il territorio in cui opera), definizione dell’assetto giuridico, identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della CER.

Individuazione delle risorse economiche e definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. In questa fase è opportuno identificare eventuali barriere amministrative e soluzioni per la loro rimozione, nonché l’individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina primaria).

In linea con l’analisi preliminare svolta nella pianificazione, prevede un approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione (capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio.

Prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l’installazione degli stessi ed eventuali loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione.

La CER richiede una gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi), una gestione finanziaria (previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi), una gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica. Quest’ultima deve comprendere il monitoraggio – almeno su base oraria – dei flussi energetici (prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti FER), l’eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l’adeguamento della domanda/offerta di energia della FER, l’installazione di sistemi di accumulo e l’incentivazione (interna) di sistemi di demand side management.


L’energia condivisa nell’ambito di una CER godrà di un incentivo esplicito, ossia un corrispettivo economico espresso in €/MWh.

Pertanto, la quota di energia condivisa in un anno dalla CER sarà rilevata e valorizzata a tale corrispettivo. All’incentivo esplicito vanno sommati gli oneri scontati legati all’autoconsumo di cui sopra. Con le norme transitorie, l’incentivo esplicito è imposto a 110 €/MWh, cui si sommano circa 8-9 €/MWh di oneri restituiti, per una valorizzazione complessiva di circa 120 €/MWh.

Tutta l’energia immessa in rete dagli impianti di produzione della CER può essere venduta sul mercato, ovvero si può optare per il ritiro dedicato12. Nel 2019 la valorizzazione media da ritiro dedicato ammontava a circa 50 €/MWh. Tale valorizzazione è definita dall’ARERA ed è pari al prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima (MGP). Si tratta quindi di un prezzo di mercato, caratterizzato da volatilità. Nel 2021, causa incremento dei costi della materia prima gas, si è registrato un prezzo medio di 125 €/MWh. Nel 2022 (in corso al momento della scrittura di questo documento), i prezzi di mercato sono ancora superiori al 2021.

È importante sottolineare come l’incentivazione prevista per le CER (così come quella per gli auto consumatori collettivi) andrà a sostituire il meccanismo di scambio sul posto, che sarà definitivamente abrogato a fine 2024. La logica è proprio quella di favorire l’autoconsumo istantaneo in luogo di quello differito nel tempo utilizzando la rete come sistema di accumulo.

Infine, un membro di una CER che sia consumatore-produttore, prima ancora di condividere l’energia autoprodotta verso la CER, auto consumerà una quota o tutta l’energia prodotta dal proprio impianto in configurazione di Sistema Efficiente di Utenza (SEU). Questa quota di autoconsumo sul posto è un’ulteriore valorizzazione (indiretta) derivante dall’impianto FER, connessa al conseguito risparmio in bolletta per la quota di energia non prelevata dalla rete.

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